 Una delibera della Giunta Regionale Pugliese (la n. 1501 del 1.8.2008 – Pubblicata su BURP n. 127 del 14.08.2008), ha stabilito i nuovi criteri per l'esenzione del ticket sui farmaci per il nuovo anno. I limiti di reddito per l'esenzione totale sono stati aumentati da 22.000 euro a 29.000 euro. Anche per l'esenzione parziale ci sono stati dei ritocchi verso l'alto.
Ma ecco le novità della delibera:
Esenzione TOTALE
1. il limite di reddito è di euro 29.000 con incremento di 1.000 euro per ogni figlio a carico;
2. compete l’esenzione totale, indipendentemente dal reddito, alle seguenti categorie:
- cittadini portatori di patologie neoplastiche;
- cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all’esenzione per malattie rare, croniche ed invalidanti ai sensi del D.M. 1.2.91, del D.M. 28/5/99, nr. 329 “regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche invalidanti” e successive integrazioni e dal D.M. 18/5/2001 nr. 279 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia;
- cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge 238/97 recante “modifiche ed integrazioni della Legge 25/2/1992, nr. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati” limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge nr. 210/1992, di cui alla deliberazione 16/7/2002 n. 1073;
- donatori d’organo da vivente e trapiantati;
3. esenzione totale per utilizzo di farmaci equivalenti (ex generici, "legge 26/07/05 n. 149" comprese le specialità medicinali non più coperte da brevetto).
ESENZIONE PARZIALE
4. (più di 65 anni) Per i soggetti ultrasessantacinquenni: il limite di reddito, al di sotto del quale compete l’esenzione parziale è di euro 39.000 con incremento di 1.000 euro per ogni figlio a carico;
5. (meno di 65 anni) per i soggetti con meno di 65 anni, il limite di reddito al di sotto del quale compete l’esenzione parziale è di euro 34.000 con incremento di 1.000 euro per ogni figlio a carico.
IMPORTANTE: Nucleo familiare per l’esenzione farmaci
Anche per i farmaci così come per le prestazioni la situazione economica rilevante ai fini della esenzione parziale o totale dovrà essere effettuata con riferimento esclusivamente al nucleo familiare, composto dal richiedente l'esenzione stessa, dal coniuge e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, secondo quanto previsto dal D.Lgs 31.3.98, n. 109.
Come si determina il nucleo familiare per l’esenzione delle prestazioni?
Compongono il nucleo, oltre al coniuge (non legalmente ed effettivamente separato), le persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia (criterio fiscale). La composizione è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Quindi si somma sempre il reddito del coniuge (a meno che non si siano separati legalmente) ed eventuali figli a carico.
Se il figlio l'anno precedente ha fatto una propria dichiarazione dei redditi (perciò non è più a carico) fa nucleo a parte per la determinazione del reddito per le esenzioni. Quindi se i due coniugi fanno dichiarazioni dei redditi separate, i loro redditi vanno comunque sommati per verificare se rientrano nella soglia di reddito prevista per l'esenzione.
Precedentemente invece si prendeva in considerazione il nucleo familiare anagrafico ovvero quello risultante dallo stato di famiglia.
Quale reddito utilizzare per l’esenzione farmaci?
Sempre il Reddito Imponibile che corrisponde nei modelli 2008 a:
- CUD 2008 – Parte B, rigo 1
- Modello 730 del 2008, Rigo 9
- Modello Unico 2008 Persone Fisiche, rigo RN4
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